Fatti per l'impresa

Un primo passo verso l’eliminazione del prelievo fiscale sugli immobili produttivi e i beni strumentali, come da tempo chiede Cna

Imu, gli “imbullonati” esclusi dalla rendita catastale

A decorrere dal 1° Gennaio 2016, vengono esclusi dal calcolo della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolari (censiti in catasto nelle categorie D e E), i macchinari, i congegni, le attrezzature e gli altri impianti (c.d. imbullonati – macchinari fissati al suolo) funzionali allo specifico processo produttivo e di natura essenzialmente impiantistica.

A tal fine l’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 2/E del 2016, traduce in pratica l’esenzione di cui sopra introdotta dall’ultima legge di Stabilità (art.1, commi 21 e seguenti della legge 2008/2015) e individua gli impianti da escludere dalla rendita, dopo anni di complessa evoluzione normativa e giurisprudenziale.

Con la nuova norma, dunque, viene definitivamente eliminato l’obbligo di pagare l’IMU e la TASI sul valore degli impianti produttivi collocati all’interno dei fabbricati industriali, solo per i fatto di essere fissati a terra a causa delle vibrazioni che essi producono.

Pertanto, la rendita catastale degli immobili indicati precedentemente deve essere determinata tramite stima diretta facendo riferimento solamente:

  • al suolo
  • alle costruzioni
  • agli elementi strutturalmente connessi al suolo o alle costruzioni che ne accrescono la qualità e l’utilità (es: impianti elettrici, di condizionamento, di antincendio, ascensori, montacarichi, scale, pannelli solari/fotovoltaici integrati sui tetti e nelle pareti che non possono essere smontati senza rendere inutilizzabili la copertura o la parete cui sono connessi. Sono ininfluenti ai fini della determinazione della rendita i pannelli solari o fotovoltaici che sono appoggiati al tetto o alle pareti in quanto la costruzione ha comunque una autonoma copertura dalle intemperie)

Devono essere escluse dalla stima diretta invece “le componenti impiantistiche, di varia natura, funzionali ad uno specifico processo produttivo”.

L’Agenzia fornisce alcuni esempi di componenti che non sono più oggetto di stima:

Centrali di produzione di energia e stazioni elettriche: caldaie, camere di combustione, turbine, pompe, valvole, generatori di vapore, alternatori, compressori, inverter, trasformatori, impianti di selezionamento, catalizzatori, captatori di polveri, aerogeneratori, pannelli fotovoltaici ad eccezione di quelli integrati nella struttura e costituenti copertura o pareti di costruzioni.

Attività manifatturiera: macchinari, attrezzature, impianti costituenti linee produttive, come sistemi di automazione e propulsione, pompe, motori elettrici, carriponte, gru, macchine continue, macchinari per miscelazione, macinazione pressatura, formatura, taglio, tornitura laminazione, tessitura, cottura e essicazione dei prodotti, altoforni, impianti di trattamento dei fumi e delle acque;

Impianti di risalita: funi, carrelli, sospensioni e cabine che fanno specificatamente parte della componente mobile del trasporto, motori che azionano i sistemi di trazione, anche se posti in sede fissa. Rimangono conseguentemente compresi nella stima solamente il suolo e le costruzioni costituenti le stazioni di valle e monte, unitamente agli impianti di tipo civile ad esse strutturalmente connessi.

In linea generale, si verifica quindi che i possessori di immobili cui, a seguito di controlli, era stata aumentata la rendita catastale per la presenza di impianti e macchinari "imbullonati" che ora non sono più considerati rilevanti per la determinazione della rendita catastale, possono attivarsi al fine della rideterminazione tramite stima diretta della rendita degli immobili a destinazione speciale classificati nelle categorie D e E, presentando dal 1° gennaio 2016 gli atti di aggiornamento per la rideterminazione della rendita catastale (con procedura DOCFA).

Solo per il 2016 se l’atto di aggiornamento è presentato entro il 15 giugno 2016 produce effetti già a decorrere dal 1° gennaio 2016 e quindi la nuova rendita può essere utilizzata già in sede di acconto IMU/TASI dovuto il prossimo 16 giugno 2016.

Come ricorda però l’Agenzia, la rendita proposta potrà essere oggetto di successivi controlli di coerenza della documentazione prodotta, con particolare riferimento alla rappresentazione planimetrica, al classamento e alla rendita catastale. Infatti, le rendite proposte possono essere rettificate entro il termine di 12 mesi e tale variazione dovrà essere notificata al contribuente il quale potrà, nel caso, opporsi.